Si trasmette, in allegato, l’Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 3, prot. n. 12812 del 17.06.2026, adottata in via contingibile e urgente ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente misure di prevenzione a tutela della salute e dell’igiene pubblica in relazione allo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole.
Il provvedimento dispone, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12:00, pubblicata sulla piattaforma Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), segnali un livello di rischio “ALTO”)
Tale divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia FoReSTAS, ferma restando l’adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative e operative ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
Si evidenzia altresì che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’Ordinanza comporta, ove il fatto non costituisca più grave reato, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale.