Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna

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23 giugno 2026

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Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna
Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna

Si trasmette, in allegato, l’Ordinanza della Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 3, prot. n. 12812 del 17.06.2026, adottata in via contingibile e urgente ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente misure di prevenzione a tutela della salute e dell’igiene pubblica in relazione allo svolgimento di attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Il provvedimento dispone, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12:00, pubblicata sulla piattaforma Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), segnali un livello di rischio “ALTO”)

Tale divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia FoReSTAS, ferma restando l’adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative e operative ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
Si evidenzia altresì che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’Ordinanza comporta, ove il fatto non costituisca più grave reato, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale.

A cura di

Comune di Onanì
Via Roma 27 08020 Onanì (NU)
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Ultimo aggiornamento: 23/06/2026, 09:21

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